ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Il Centro di Consulenza Familiare “Santa Costanza” ha tra i suoi compiti anche quello di occuparsi delle adozioni nazionali e internazionali.
Per tale motivo riteniamo utile proporre una breve guida alle adozioni in modo che, se interessati, possiate iniziare a comprendere il percorso da seguire.
Innanzitutto iniziamo con il dire che la normativa di riferimento per chi vuole adottare, sia in adozione nazionale che internazionale, è la legge 184/1983.
Questa legge è stata successivamente integrata e modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5).
Innanzitutto, così come prevede l’ art. 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, deve sussistere una stabilità di rapporto tra gli aspiranti genitori adottivi.
Infatti, come recita il suddetto articolo: “L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.
Questo requisito consente di fare la richiesta di adozione, sia nazionale che internazionale in quanto nelle prime fasi l’iter coincide.
Tuttavia alcune procedure iniziali possono variare da regione a regione o da tribunale a tribunale.
È pertanto fondamentale assumere tutte le informazioni del caso anche per sapere se sia obbligatorio o semplicemente necessario frequentare i corsi di preparazione organizzati dai servizi sociali prima di presentare la domanda e, inoltre, quali siano le richieste di documentazione ed esami clinici per dimostrare lo stato di salute e se ci siano criteri in merito al reddito della coppia o dell’ampiezza dell’appartamento dove il minore andrà ad abitare.
Naturalmente le due procedure di adozione differiscono per svariati aspetti ma in una prima fase si possono portare avanti entrambe per poi operare una scelta.
Ad ogni buon conto, sempre la suddetta normativa, per quanto riguarda l’affidamento preadottivo, stabilisce quanto segue:
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda é presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Ricordiamo che tra gli elementi essenziali presi in considerazione c’è l’età della coppia, perché tra gli adottanti e il possibile adottato ci deve essere una differenza anagrafica minima di 18 anni e massima di 45.
Infine, è sensibilmente diversa la situazione per l’adozione internazionale.
Questa tipologia di adozione, pur essendo regolata dalla stessa legge 184/1983, fa riferimento anche alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993.
Pertanto, gli aspiranti genitori dovranno ottenere il decreto d’idoneità che, a seguito di una relazione dei servizi socio sanitari e di un colloquio in tribunale, dovrebbe arrivare entro 6 mesi.
Quindi, entro un anno, è obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato, scegliendo tra quelli attualmente iscritti al relativo albo e valutandoli in base a metodi, costi e Paesi stranieri in cui ogni ente opera.
Per informazioni rivolgersi al Centro di Consulenza Familiare " S. Costanza" Via Olevano Romano, 209 Roma Tel. 3476132861 - Sito Internet: www.consultoriofamiliaresantacostanza.org
Direttore Responsabile Dott.ssa Angela Sgambati E-mail: [email protected] – Tel: +39 3476132861
Per tale motivo riteniamo utile proporre una breve guida alle adozioni in modo che, se interessati, possiate iniziare a comprendere il percorso da seguire.
Innanzitutto iniziamo con il dire che la normativa di riferimento per chi vuole adottare, sia in adozione nazionale che internazionale, è la legge 184/1983.
Questa legge è stata successivamente integrata e modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 08/01/2014, n.5).
Innanzitutto, così come prevede l’ art. 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, deve sussistere una stabilità di rapporto tra gli aspiranti genitori adottivi.
Infatti, come recita il suddetto articolo: “L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.
Questo requisito consente di fare la richiesta di adozione, sia nazionale che internazionale in quanto nelle prime fasi l’iter coincide.
Tuttavia alcune procedure iniziali possono variare da regione a regione o da tribunale a tribunale.
È pertanto fondamentale assumere tutte le informazioni del caso anche per sapere se sia obbligatorio o semplicemente necessario frequentare i corsi di preparazione organizzati dai servizi sociali prima di presentare la domanda e, inoltre, quali siano le richieste di documentazione ed esami clinici per dimostrare lo stato di salute e se ci siano criteri in merito al reddito della coppia o dell’ampiezza dell’appartamento dove il minore andrà ad abitare.
Naturalmente le due procedure di adozione differiscono per svariati aspetti ma in una prima fase si possono portare avanti entrambe per poi operare una scelta.
Ad ogni buon conto, sempre la suddetta normativa, per quanto riguarda l’affidamento preadottivo, stabilisce quanto segue:
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda é presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Ricordiamo che tra gli elementi essenziali presi in considerazione c’è l’età della coppia, perché tra gli adottanti e il possibile adottato ci deve essere una differenza anagrafica minima di 18 anni e massima di 45.
Infine, è sensibilmente diversa la situazione per l’adozione internazionale.
Questa tipologia di adozione, pur essendo regolata dalla stessa legge 184/1983, fa riferimento anche alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993.
Pertanto, gli aspiranti genitori dovranno ottenere il decreto d’idoneità che, a seguito di una relazione dei servizi socio sanitari e di un colloquio in tribunale, dovrebbe arrivare entro 6 mesi.
Quindi, entro un anno, è obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato, scegliendo tra quelli attualmente iscritti al relativo albo e valutandoli in base a metodi, costi e Paesi stranieri in cui ogni ente opera.
Per informazioni rivolgersi al Centro di Consulenza Familiare " S. Costanza" Via Olevano Romano, 209 Roma Tel. 3476132861 - Sito Internet: www.consultoriofamiliaresantacostanza.org
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